Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 02/04/2002 n. 60

- L'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 è riportato nelle note alle premesse.

-L'art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente: "Art. 7 (Piani d'azione). -

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme".

- L'art. 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nella nota all'art. 10.

-L'art. 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente: "Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite). -

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata".

-L'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note alle premesse.

-L'art. 9 del Decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 126 del 31 maggio 1991, è il seguente: "Art. 9 (Commissione tecnico-scientifica piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria). -

1. Per l'aggiornamento dei criteri per i piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria è istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanità e delle regioni.

2. La commissione è presieduta dal direttore generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente". L'art. 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nella nota all'art. 10.

-L'art. 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento ordinario), è il seguente: "Art. 5 (Poteri sostitutivi).

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".

Articolo 39 (modifiche al Decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999; n.

163)

1. L'articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, è sostituito dai seguenti commi:

2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del Decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

3. In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con particolare riferimento al benzo(a)pirene, i sindaci dei comuni individuati all'allegato III del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 e dei comuni, con popolazione inferiore, per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dell'obiettivo di qualità individuato nel predetto Decreto, nonchè i sindaci degli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei relativi stralci, adottano le misure di cui al comma 2 sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, il riferimento ai piani e ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 dei Decreto legislativo n. 351/99, contenuto nel comma 2, si intende effettuato ai piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente normativa si intende effettuato all'obiettivo di qualità vigente per il benzo(a)pirene.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all'entrata in vigore del Decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo n. 351/99, relativo agli inquinanti di cui al punto 9, IIo parte, dell'allegato I al medesimo Decreto legislativo.

6. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2 possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo la procedure previste dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

2. L'articolo 2 del Decreto n. 163/99 è soppresso.

3. L'articolo 3 del Decreto n. 163/99 è sostituito dal seguente:

1. Fino all'attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo n. 351/99, continuano ad applicarsi le misure preceden- n. 351/99.

2. In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle misure previste dai piani e dai programmi regionali di cui all'articolo 1, le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla regione, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. L'articolo 4 del Decreto n. 163/99 è soppresso.

5. Gli allegati del Decreto n. 163/99 sono soppressi. Nota all'art. 39:

-L'art. 1 del Decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, come modificato dal Decreto che qui si pubblica, è il seguente:

38. all’art. note nelle riportato e 112, n. 1998, marzo 31 legislativo Decreto del 5 L’art. -11. 351, 1999, agosto 4 11 10. nota nella 8 7 -L?art. 1996?. febbraio navigazione della e trasporti dei Ministro dal previste procedure la secondo emissioni delle annuale almeno controllo il effettuato abbiano non che autoveicoli gli tutti per abitati centri nei circolazione vietare possono 2 comma al cui di comuni preventiva, misura Quale 6. legislativo. medesimo I dell’allegato parte, II 9, punto inquinanti agli relativo 351 1, 4, dall’art. previsto vigore in all’entrata fino applicano si 3 disposizioni Le 5. benzo(

a)pirene. vigente qualità all’obiettivo intende normativa dalla previsti limite valori ai riferimento Il 203. 1988, maggio 24 Repubblica Presidente dell’aria tutela risanamento piani 2, nel contenuto articoli programmi 3, dell’applicazione fini Ai 4. 1988. 203 base sulla misure le adottano stralci, relativi o 203, regioni dalle individuati altri degli sindaci nonche? Decreto, predetto individuato dell?obiettivo superamenti possibili prevedere facciano l’entità meteoclimatica situazione quali inferiore, popolazione con comuni, 1994 novembre 25 dell’ambiente III all?allegato benzo(a)pirene, particolare aromatici, policiclici idrocarburi alle relazione In 3. 267. 2000, 18 Legge 54, 833, 1978, dicembre 23 32, dell?art. poteri ed 1992 285 altre da sindaco attribuiti restando fermi 285, 1992, aprile 30 b), a) lettere 7, limitazione articoli, medesimi adottano, normativa, allarme soglie superamento rischio ovvero sussiste zone agglomerati appartenenti 2. 285. sanitari ambientali criteri 413, 1997, sensi fissa, presente

Articolo 40 (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti

a) Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983

b) Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III e IV

c) Decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria

d) Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992

e) Decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994

f) Decreto dei Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 210 Nota all'art. 40:

-L'art. 13 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 13 (Abrogazione di norme). -

 

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